diritto.io

Sez. 5, Ordinanza n. 37941 del 13/05/2004 Cc. (dep. 24/09/2004) Rv. 230174 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - documenti - anonimi | Utilizzazione dell'anonimo nell'attività inerente la ricerca della "notitia criminis" - Decreto di perquisizione e sequestro emanato in seguito a denuncia anonima - Legittimità - Esclusione - Nullità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230174-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - documenti - anonimi

Il decreto di perquisizione e sequestro emesso a seguito di denuncia anonima, ed utilizzato come mezzo di acquisizione di una "notitia criminis" e non come mezzo di ricerca della prova, è nullo. Infatti la denuncia confidenziale o anonima, che non è inseribile agli atti e non è utilizzabile, non può essere qualificata come una notizia di reato idonea a dare inizio alle indagini preliminari, cosicché l'accusa non può procedere a perquisizioni, sequestri ed intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 250, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 333, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 240 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)