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Sez. 3, Sentenza n. 4053 del 29/12/1969 (Rv. 344574 - 01)

VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - ACCERTAMENTO DEI DIFETTI - VERIFICA DELLA QUALITA O CONDIZIONI DELLA COSA - MANCATA RICHIESTA - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE CHE NON HA CHIESTO LA VERIFICA - PROVA RIGOROSA DELLO STATO ED IDENTITA DELLA COSA - NECESSITA - DIFFICOLTA PER LA MANCANZA DELL'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE PREVENTIVO -IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344574-01

VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - ACCERTAMENTO DEI DIFETTI - VERIFICA DELLA QUALITA O CONDIZIONI DELLA COSA - MANCATA RICHIESTA - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE CHE NON HA CHIESTO LA VERIFICA - PROVA RIGOROSA DELLO STATO ED IDENTITA DELLA COSA - NECESSITA - DIFFICOLTA PER LA MANCANZA DELL'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE PREVENTIVO -IRRILEVANZA.*

In tema di vendita di cose mobili, nella ipotesi di cui al cpv dell'art 1513 cod civ,(che dispone che 'la parte, che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identita e lo statò) la prova sull'identita e lo stato della cosa, con riferimento alla valutazione che il giudice deve farne deve essere data rigorosamente, nel senso che la prova stessa deve essere tale da ingenerare nel giudice un convincimento pieno e preciso, senza alcun riguardo alla difficolta in cui la parte, che e tenuta all'Onere probatorio, possa trovarsi per non essersi avvalsa della facolta di provocare un accertamento giudiziale preventivo. (Conf 1914-65 2341-61 V 2349-69, massima n 341773 2706-68, massima n 335274 573-67, massima n 326545).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1513

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)