Sez. L, Sentenza n. 5418 del 13/03/2006 (Rv. 588042 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previdenziale - Riserva di ripetizione apposta alla domanda di condono - Effetti - Ripetizione di quanto versato a titolo di condono - Accertamento giudiziale negativo del debito contributivo - Necessità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di condono previdenziale, l'art. 81, comma nono, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, norma di portata retroattiva, applicabile a tutte le domande di condono, comprese quelle presentate a seguito di provvedimenti legislativi precedenti il d.l. n. 79 del 1997, ha attribuito al soggetto che contemporaneamente a detta domanda abbia proposto riserva di ripetizione la possibilità di ottenere l'accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito.Ne consegue che, ove la domanda di condono sia stata inoltrata e il relativo importo versato, il contribuente non ha diritto di pretendere dall'ente previdenziale la ripetizione di quanto versato in adempimento del condono, in mancanza dell'accertamento in sede contenziosa dell'insussistenza del debito contributivo. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso confermando la sentenza di appello che, riformando la sentenza di primo grado recante l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo con conseguente accertamento negativo del debito contributivo condonato, dichiarava la nullità del decreto perché reso nei confronti di soggetto ormai inesistente escludendo la possibilità di indagare sul merito della controversia).
Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 30/12/1987 num. 536 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 81 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Decreto Legge 25/02/1987 num. 48, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)