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Sez. 5, Sentenza n. 10955 del 09/11/2012 Ud. (dep. 08/03/2013) Rv. 255215 - 01

PARTE CIVILE - SPESE | Omessa presentazione delle conclusioni scritte nel giudizio di appello - Revoca implicita della costituzione di parte civile - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255215-01

PARTE CIVILE - SPESE

La mancata presentazione delle conclusioni scritte nel giudizio di appello non comporta la revoca implicita della costituzione di parte civile qualora la domanda di rifusione delle spese sia stata, ancorché genericamente e oralmente proposta, in quanto l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non prevede alcuna sanzione al riguardo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 2, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)