Sez. 4, Sentenza n. 24360 del 28/05/2008 Ud. (dep. 16/06/2008) Rv. 240942 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Mancata precisazione delle conclusioni in appello ed assenza nel giudizio di legittimità - Revoca tacita - Configurabilità - Esclusione.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE
Deve ritenersi ancora presente nel giudizio penale la parte civile che, dopo essersi costituita ed aver partecipato al giudizio di primo grado ed a quello d'appello, non abbia precisato le proprie conclusioni all'esito di quest'ultimo, e, pur regolarmente citata, non sia comparsa nel giudizio di legittimità, poiché la cosiddetta "immanenza" della costituzione di parte civile viene meno soltanto in presenza della revoca espressa ovvero nei casi di revoca implicita previsti dall'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., che non possono essere estesi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)