Sez. 6, Sentenza n. 25012 del 23/05/2013 Ud. (dep. 06/06/2013) Rv. 257032 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Mancata presentazione delle conclusioni nel giudizio di appello - Revoca tacita della costituzione di parte civile - Esclusione.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE
La mancata presentazione delle conclusioni della parte civile nel giudizio di appello non integra gli estremi della revoca tacita della costituzione di parte civile di cui all'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., essendo quest'ultima norma applicabile al solo giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)