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Sez. 1, Sentenza n. 7142 del 30/05/2000 (Rv. 537027 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - REQUISITI DEL POSSESSO (LEGITTIMO) - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI") | Preliminare di vendita con clausola trasferente il godimento dell'immobile al promissario acquirente - Possesso utile ai fini dell'usucapione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537027-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - REQUISITI DEL POSSESSO (LEGITTIMO) - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI")

Al fine di stabilire se, in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile, si abbia un possesso idoneo all'usucapione, ovvero una mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso, a tal fine dovendosi distinguere se la convenzione si configuri come contratto ad effetti reali o obbligatori, solo nel primo caso potendosi il contratto ritenere idoneo a determinare nell'indicato soggetto "l'animus possidendi"; deve pertanto escludersi che, nell'ipotesi in cui il godimento dell'immobile sia stato disposto nei confronti del promissario acquirente con apposita clausola del contratto preliminare, la disponibilità del bene da parte di quest'ultimo possa valere come esplicazione del possesso "ad usucapionem", essendo il preliminare un contratto ad effetti obbligatori e non reali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)