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Sez. 2, Sentenza n. 741 del 27/01/1983 (Rv. 425486 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE - CONVENZIONE TRA PRIVATI IMPLICANTE LA CONCESSIONE DEL GODIMENTO DI UN IMMOBILE DALL'UNO ALL'ALTRO - CONFIGURABILITÀ DI UN POSSESSO IDONEO ALL'USUCAPIONE OPPURE DI UNA MERA DETENZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425486-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE - CONVENZIONE TRA PRIVATI IMPLICANTE LA CONCESSIONE DEL GODIMENTO DI UN IMMOBILE DALL'UNO ALL'ALTRO - CONFIGURABILITÀ DI UN POSSESSO IDONEO ALL'USUCAPIONE OPPURE DI UNA MERA DETENZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Per stabilire se in conseguenza di una convenzione (anche se nulla per difetto di requisiti di Forma) con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia un possesso idoneo all'usucapione, ovvero una mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali od un contratto ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare nell'indicato soggetto l'animus possidendi. (V 5227/77, mass n 388872; (Conf 4819/81, mass n 415527).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)