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Sez. 3, Sentenza n. 3971 del 09/06/1983 (Rv. 428907 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1983-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428907-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - FONDAMENTO.*

La responsabilità presunta per danni cagionati da cose in custodia, stabilita dall'art. 2051 cod. civ., ha il suo fondamento - oltre che su un effettivo potere esercitato dal soggetto sulla cosa, tale da implicare il controllo e l'uso di essa - anche sul fatto che il danno si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa medesima o per l'insorgenza, in questa, di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di custodia e controllo, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l'idoneità al nocumento. (nella specie, si trattava di danni sofferti da una persona che, nell'uscire dall'ascensore di uno stabile condominiale, era caduta, avendo inciampato in un lembo - scollato - della moquette dell'atrio).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)