diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2797 del 24/11/1966 (Rv. 325329 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI O DI FATTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1966-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325329-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI O DI FATTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - IRRILEVANZA.*

L'art.2935 cod. civ., disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo essere fatto valere, si riferisce alla possibilita legale, dando rilievo esclusivo alle cause impeditive dell'Esercizio del diritto e non anche ai semplici ostacoli soggettivi(come l'ignoranza da parte del titolare dell'esistenza del proprio diritto o la sua inerzia nel farlo accertare nei confronti del proprio debitore) o dagli impedimenti di fatto. (Cfr.3218-59' 779-49' 73-40).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)