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Sez. 2, Sentenza n. 1401 del 12/09/1970 (Rv. 347180 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI O DI FATTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347180-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI O DI FATTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - IRRILEVANZA.*

L'art 2935 cod civ, disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo essere fatto valere, si riferisce alla possibilita legale, dando rilievo esclusivo alle cause impeditive dell'Esercizio del diritto e non anche ai semplici ostacoli soggettivi (come l'ignoranza da parte del titolare dell'esistenza del proprio diritto o la sua inerzia nel farlo accertare nei confronti del proprio debitore) od agli impedimenti di fatto. (Conf 2797'66, mass n 325329).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)