Sez. 2, Sentenza n. 1401 del 12/09/1970 (Rv. 347180 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI O DI FATTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - IRRILEVANZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI O DI FATTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - IRRILEVANZA.*
L'art 2935 cod civ, disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo essere fatto valere, si riferisce alla possibilita legale, dando rilievo esclusivo alle cause impeditive dell'Esercizio del diritto e non anche ai semplici ostacoli soggettivi (come l'ignoranza da parte del titolare dell'esistenza del proprio diritto o la sua inerzia nel farlo accertare nei confronti del proprio debitore) od agli impedimenti di fatto. (Conf 2797'66, mass n 325329).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)