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Sez. L, Sentenza n. 6348 del 25/11/1988 (Rv. 460690 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONI - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - TERMINE TRIENNALE - DECORRENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA SULL'INAIL.*
Stato
decisa il 1988-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460690-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONI - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - TERMINE TRIENNALE - DECORRENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA SULL'INAIL.*

A norma dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (come modificato dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 116 del 1969 della Corte costituzionale), l'Azione diretta a conseguire le prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si prescrive nel termine di tre anni dal consolidamento dei postumi indennizzabili (da intendere come effetti anatomici e/o funzionali di una lesione e non già come semplice configurazione clinica della lesione stessa), la cui dimostrazione grava sull'istituto, che eccepisce la prescrizione, ed implica un adeguato accertamento tecnico obiettivo, esperibile, ove non vi abbia provveduto l'istituto stesso, anche in Sede giudiziaria. (V 3270/88, mass n 458975; (V 557/88, mass n 457058; (V 1850/87, mass n 451196; (V 129/86, Corte cost.; (V 6294/83, mass n 431030; (V 1276/83, mass n 426059).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 com. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 212 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)