Sez. L, Sentenza n. 1317 del 06/02/1992 (Rv. 475602 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Delle prestazioni | I.N.A.I.L. - Prestazioni - Prescrizione - Decorrenza - Onere - Prova - Incidenza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Delle prestazioni
A norma dell'art. 112, primo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (come modificato dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 116 del 1969 della Corte Costituzionale), l'azione diretta a conseguire le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali si prescrive nel termine di tre anni dal consolidamento dei postumi indennizzabili, la cui dimostrazione - in relazione al momento in cui si è concretato il diritto alla rendita - incombe sull'Istituto che eccepisce la prescrizione.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)