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Sez. 3, Sentenza n. 4142 del 16/06/1983 (Rv. 429091 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - CONTROVERSIA IN MATERIE LOCATIZIE - OMESSA LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESTENSIONE ALL'INTERO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE - CONVERSIONE IN MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITÀ - OMISSIONE DELLA LETTURA DEL DISPOSITIVO IN APPELLO - CASSAZIONE DELLA SENTENZA CON RINVIO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429091-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - CONTROVERSIA IN MATERIE LOCATIZIE - OMESSA LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESTENSIONE ALL'INTERO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE - CONVERSIONE IN MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITÀ - OMISSIONE DELLA LETTURA DEL DISPOSITIVO IN APPELLO - CASSAZIONE DELLA SENTENZA CON RINVIO - CONSEGUENZE.*

In tema di controversie in materia locatizia, soggetta alla disciplina del rito del lavoro, l'omessa lettura del dispositivo in udienza, privando la sentenza di un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo, determina un'ipotesi di nullità della stessa, che non si estende all'intero procedimento, gli altri Atti del quale conservano piena validità. Siffatto vizio, pertanto, si converte in motivo d'impugnazione in relazione al grado in cui la pronuncia sia stata resa, con la conseguenza che, nel caso di sentenza d'appello, la Corte di Cassazione deve rimettere la causa ad altro giudice di pari grado - il quale - sulla base degli Atti e delle acquisizioni processuali - pronuncerà la decisione mediante lettura del dispositivo nell'udienza di discussione. (V 472/83, mass n 425269; (V 6478/82, mass n 424114; (V 3843/82, mass n 421811; (V 5254/80, mass n 409092).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)