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Sez. 3, Sentenza n. 472 del 18/01/1983 (Rv. 425269 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PROCEDIMENTO - RITO APPLICABILE - SENTENZA - DISPOSITIVO - LETTURA IN UDIENZA - OMISSIONE - NULLITÀ - DEDUCIBILITÀ IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO.*
Stato
decisa il 1983-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425269-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PROCEDIMENTO - RITO APPLICABILE - SENTENZA - DISPOSITIVO - LETTURA IN UDIENZA - OMISSIONE - NULLITÀ - DEDUCIBILITÀ IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO.*

La mancata lettura del dispositivo in udienza - in violazione dell'art. 429 cod. proc. civ. (nel resto modificato dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973), che trova applicazione anche nelle controversie concernenti il recesso del locatore da locazione abitativa - produce, a norma dell'art. 156, comma secondo, cod. proc. civ. la nullità insanabile della sentenza, per la Mancanza di un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo dell'atto. Tale vizio, che non integra, pertanto, un caso di inesistenza, si converte in motivo di gravame che deve essere fatto valere nei limiti e secondo le regole delle impugnazioni, ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che - ove esso sia stato fatto valere in Sede di appello - il giudice di secondo grado, dichiarata la nullità della sentenza impugnata, non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve trattenerla per la decisione di merito. (Conf 4693/82, mass n 422634; (Conf 3843/82, mass n 421811; (Conf 947/82, mass n 418803; (Conf 6062/80, mass n 409840).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)