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Sez. 3, Sentenza n. 3338 del 07/12/1973 (Rv. 367237 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - A MEZZO POSTA - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICEVUTA DI RITORNO - MANCANZA - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE - LIMITI - MANCATA ECCEZIONE DEL RESISTENTE.*
Stato
decisa il 1973-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367237-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - A MEZZO POSTA - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICEVUTA DI RITORNO - MANCANZA - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE - LIMITI - MANCATA ECCEZIONE DEL RESISTENTE.*

Quando al ricorso per Cassazione, affidato al servizio postale per la notificazione, venga allegata la sola ricevuta di spedizione e non anche la ricevuta di ritorno, il ricorso stesso, di cui sarebbe impossibile verificare la validita e la tempestivita, non puo che essere dichiarato inammissibile. La allegazione dell'avviso di ricevimento all'originale del ricorso non e necessaria solo quando la parte intimata si sia costituita, senza eccepire l'avvenuto decorso del termine per la notificazione dell'impugnazione. (V 150/73, mass n 361917; 3310/72, mass n 361131).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)