Sez. 3, Sentenza n. 3338 del 07/12/1973 (Rv. 367237 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - A MEZZO POSTA - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICEVUTA DI RITORNO - MANCANZA - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE - LIMITI - MANCATA ECCEZIONE DEL RESISTENTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - A MEZZO POSTA - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICEVUTA DI RITORNO - MANCANZA - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE - LIMITI - MANCATA ECCEZIONE DEL RESISTENTE.*
Quando al ricorso per Cassazione, affidato al servizio postale per la notificazione, venga allegata la sola ricevuta di spedizione e non anche la ricevuta di ritorno, il ricorso stesso, di cui sarebbe impossibile verificare la validita e la tempestivita, non puo che essere dichiarato inammissibile. La allegazione dell'avviso di ricevimento all'originale del ricorso non e necessaria solo quando la parte intimata si sia costituita, senza eccepire l'avvenuto decorso del termine per la notificazione dell'impugnazione. (V 150/73, mass n 361917; 3310/72, mass n 361131).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)