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Sez. L, Sentenza n. 11303 del 19/07/2003 (Rv. 565288 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Sospensione dell'accesso al pensionamento di anzianità ex art. 13 legge n. 724 del 1994 - Deroghe - Periodo di preavviso in corso al 28 settembre 1994 - Inclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565288-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

In tema di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità, in forza del disposto dell'art. 13, comma quarto, lett. c), della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono esclusi dalla sospensione prevista dal comma 1 della stessa norma anche i lavoratori per i quali, alla data del 28 settembre 1994, fosse in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, alla condizione della sussistenza di apposita certificazione, da parte del datore di lavoro, della comunicazione del preavviso; né, a fronte di un diritto precedentemente acquisito, possono ritenersi applicabili le disposizioni sul requisito anagrafico introdotte dalla successiva legge 8 agosto 1995 n. 335. (Nella specie il periodo di preavviso era iniziato con presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore il 19 settembre 1994 e il rapporto di lavoro era cessato in data 30 giugno 1995; la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto operanti le disposizioni della legge n. 335 del 1995 con riferimento al requisito anagrafico dei 57 anni di età).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 13 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 29 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)