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Sez. 3, Sentenza n. 42167 del 09/07/2013 Cc. (dep. 14/10/2013) Rv. 257055 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena - Beneficio illegittimamente concesso - Revoca in sede esecutiva - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257055-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

La revoca della sospensione condizionale della pena, illegittimamente concessa dal giudice di merito, può essere disposta nel giudizio di cognizione per mezzo della impugnazione della sentenza viziata ma non anche in sede di esecuzione, ostando in tale ultimo caso l'intangibilità del giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non revocabile dal giudice dell'esecuzione la sospensione condizionale concessa per la terza volta, risultando le due precedenti sospensioni nel certificato penale già al momento della celebrazione del processo di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)