Sez. 1, Sentenza n. 42661 del 28/10/2009 Cc. (dep. 10/11/2009) Rv. 245575 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena concessa illegittimamente - Revoca in sede esecutiva - Ammissibilità - Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
La revoca della sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa per la seconda volta dal giudice di merito, a seguito di una prima condanna a pena detentiva non sospesa, può essere disposta nel giudizio di cognizione per mezzo della impugnazione della sentenza viziata ma non anche in sede di esecuzione, ostando in tale ultimo caso l'intangibilità del giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)