Sez. 2, Sentenza n. 11823 del 05/02/2003 Cc. (dep. 12/03/2003) Rv. 224021 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. - Revoca in sede esecutiva - Ammissibilità - Esclusione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
Non è revocabile "in executivis", ma solo nel giudizio di cognizione, mediante impugnazione della sentenza che l'abbia disposta, la sospensione condizionale della pena concessa per la seconda volta in violazione del disposto dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in quanto il relativo potere, di natura discrezionale, non appartiene al giudice dell'esecuzione. (Principio enunciato con riferimento a reato commesso prima dell'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001 n. 128, modificativa sia dell'art. 168 cod. pen., sia dell'art. 674 cod. proc. pen.)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)