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Sez. 5, Sentenza n. 19165 del 23/09/2004 (Rv. 577329 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Liquidazione - Procedura semplificata ex art. 72, primo comma del D.Lgs. n. 507 del 1993 - Presupposti - Limiti - Esclusione di benefici precedentemente attribuiti - Avviso di accertamento - Necessità.
Stato
decisa il 2004-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577329-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 72, primo comma, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, consente al comune di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo solo quando essa è determinata attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell'anno precedente e dei dati in essi contenuti. Tale procedura semplificata di applicazione dell'imposta ha carattere eccezionale e non tollera applicazioni estensive ad ipotesi diverse da quelle tassativamente indicate dal legislatore. Ne consegue che a tale strumento non può fare ricorso l'Amministrazione ogni qualvolta sia necessario procedere, al di là del mero riscontro cartolare, ad attività di valutazione giuridica ai fini dell'interpretazione del dato normativo, della quantificazione di fatti o di rapporti fisicamente rilevanti, della soluzione di questioni di imponibilità o di deducibilità o relative all'applicazione di norme di esenzione o agevolazione. Nel caso di esclusione di un beneficio precedentemente attribuito, il comune deve quindi procedere con avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 71, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)