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Sez. 5, Sentenza n. 1927 del 30/01/2007 (Rv. 596122 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Iscrizione a ruolo del tributo successiva alla prima - Avviso di accertamento - Notifica - Necessità - Esclusione - Prima denuncia presentata dal coniuge del proprietario dei beni - Legittimità - Presunzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596122-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la normativa di cui al r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive integrazioni e modificazioni, non prevede alcuna necessità della previa notifica di un avviso di accertamento per una iscrizione a ruolo del tributo successiva alla prima, in assenza di denunciate variazioni o di richieste di esenzioni o riduzioni dell'imposta. Né può "a priori" negarsi legittimità alla prima denuncia presentata dal coniuge del contribuente proprietario del bene, dal momento che soggetti passivi del tributo sono anche gli occupanti o i detentori dei beni che producono rifiuti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 277 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 71, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)