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Sez. 2, Sentenza n. 1274 del 08/04/1975 (Rv. 374758 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - ESTENSIONE - MODALITA - CONFORMITA AL TITOLO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - RESIDUI DUBBI - CRITERIO APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1975-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374758-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - ESTENSIONE - MODALITA - CONFORMITA AL TITOLO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - RESIDUI DUBBI - CRITERIO APPLICABILE.*

A norma dell'art 1063 cod civ, l'estensione e le modalita di Esercizio della servitu debbono essere dedotte dal titolo, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche e soprattutto dal complesso delle varie clausole, dall'intento pratico concretamente perseguito, dalle circostanze tenute presenti dalle parti, dal loro comportamento complessivo e dando rilievo allo stato dei luoghi, all'ubicazione dei fondi e alla loro naturale destinazione. Ove, poi, residuino dubbi in ordine all'estensione ed alle modalita di Esercizio della servitu, si applica l'art 1065 cod civ, secondo cui tale servitu deve ritenersi costituita in maniera da soddisfare il bisogno del fondo dominante, con il minore aggravio per il fondo servente. (V 2507/73, mass n 365947).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1063, Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1065

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)