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Sez. 2, Sentenza n. 2507 del 06/10/1973 (Rv. 365947 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - ESTENSIONE - MODALITA - IN GENERE - DETERMINAZIONE - SERVITU COSTITUITE IN BASE A TITOLO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1973-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365947-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - ESTENSIONE - MODALITA - IN GENERE - DETERMINAZIONE - SERVITU COSTITUITE IN BASE A TITOLO - CRITERI.*

Nella servitu costituita sulla base di un titolo contrattuale, l'estensione e le modalita di Esercizio devono essere desunte dal titolo medesimo; al fine di individuare tali elementi e necessario determinare la comune intenzione delle parti, tenendo conto dello steso dei luoghi, della ubicazione dei fondi e della loro naturale destinazione. Nelle ipotesi in cui la formulazione del titolo sia tale da lasciare dubbi circa l'esatta individuazione della estensione e delle modalita della servitu, l'interpretazione del titolo stesso deve, comunque, far salvo il principio enunciato nello art 1065 cod civ secondo cui la servitu deve ritenersi costituita in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minore aggravio del fondo servente. (Conf 860/72, mass n 357073).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1063, Cod. Civ. art. 1065

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)