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Sez. 2, Sentenza n. 4378 del 23/02/2009 (Rv. 606675 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Mancata comparizione delle parti in una udienza successiva alla prima - Decisione in essa della causa con la contestuale lettura del dispositivo - Legittimità - Esclusione - Applicabilità dell'art. 309 cod. proc. civ. - Necessità - Conseguenze - Nullità assoluta - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606675-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Qualora il giudice, nell'ambito di un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa disciplinato dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981, provveda, in un'udienza successiva alla prima in cui non sia comparsa alcuna parte, alla decisione della causa con lettura del dispositivo della sentenza, anziché applicare il disposto dell'art. 309 cod. proc. civ., tale pronuncia è affetta da nullità non sanabile attraverso lo strumento del ricorso per cassazione, bensì solo tramite la proposizione di un mezzo di impugnazione devolutivo, come l'appello (nella specie, non essendo proponibile l'appello "ratione temporis", la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)