Sez. 6, Sentenza n. 2378 del 27/06/1995 Cc. (dep. 31/08/1995) Rv. 202581 - 01
Edilizia - In genere | Reati - Realizzazione di opere in assenza di concessione - Atto concessorio illegittimo - Configurabilità del reato - Esclusione - Atto concessorio "inesistente" - Configurabilità del reato - Sussistenza - Nozione di "inesistenza dell'atto" - Fattispecie: disboscamento di un area per costruzione discarica.
Edilizia - In genere
La disposizione di cui all'art. 20 lett. c) legge 28 febbraio 1985 n. 47 postula che le opere siano realizzate in assenza di concessione: pertanto a fronte di provvedimento formale in tal senso la configurabilità del relativo reato è esclusa anche se il suddetto atto concessorio risulti illegittimo, purché non inesistente, cioè sostanzialmente mancate. Siffatta ultima situazione si verifica quando l'atto sia privo di uno dei suoi requisiti essenziali (forma, volontà, contenuto) oppure provenga da organo assolutamente privo del potere di adottarlo od infine sia frutto di attività criminosa del soggetto titolare del potere: quando invece si discuta unicamente di vizi del procedimento che ha preceduto il provvedimento e perciò delle modalità di esercizio del potere della P.A., il difetto non ottiene all'esistenza dell'atto finale, ma alla legittimità del complessivo comportamento tenuto dall'autorità. (Fattispecie nella quale il disboscamento di un'area per la costruzione di una discarica era avvenuto in presenza di provvedimento dell'Ente Provinciale di approvazione di un determinato progetto esecutivo, provvedimento equiparato alla concessione, ma illegittimo perché adottato al termine di procedura nella quale non erano stati richiesti pareri obbligatori della Regione. In tale situazione, poiché d'altro canto era stata esclusa ogni ipotesi di abuso di ufficio negli atti della P.A., la Corte di Cassazione ha ritenuto che correttamente i Giudici di merito avessero affermato la non configurabilità del reato di esecuzione di opere senza concessione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)