Sez. U, Sentenza n. 2341 del 06/04/1983 (Rv. 427296 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - LUOGO DI ESECUZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - INDIVIDUAZIONE EX ART. 5 N. 1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - COMPRAVENDITA - ESENZIONE DELL'OBBLIGO DI CONSEGNA IN ITALIA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - RIMESSIONE DELLA MERCE A UN VETTORE O SPEDIZIONIERE IN TERRITORIO STRANIERO - ESISTENZA DI UN PATTO CHE PREVEDA LA LIBERAZIONE DEL VENDITORE ALL'ARRIVO DELLA MERCE IN ITALIA - ESTENSIONE DELLA GIURISDIZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - LUOGO DI ESECUZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - INDIVIDUAZIONE EX ART. 5 N. 1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - COMPRAVENDITA - ESENZIONE DELL'OBBLIGO DI CONSEGNA IN ITALIA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - RIMESSIONE DELLA MERCE A UN VETTORE O SPEDIZIONIERE IN TERRITORIO STRANIERO - ESISTENZA DI UN PATTO CHE PREVEDA LA LIBERAZIONE DEL VENDITORE ALL'ARRIVO DELLA MERCE IN ITALIA - ESTENSIONE DELLA GIURISDIZIONE.*
Il venditore straniero può essere convenuto davanti al giudice italiano, con Azione di adempimento del contratto, ovvero di risoluzione per inadempimento del contratto stesso e di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804), come interpretato dalla Corte di giustizia della comunità europea con le sentenze n. 12 e n. 14 del 1976, qualora l'obbligazione di consegnare la merce compravenduta, dedotta in giudizio a fondamento della domanda, debba essere eseguita in Italia, secondo le norme dell'ordinamento italiano (art. 25 disp. Sulla legge in generale). Detta giurisdizione, pertanto, deve essere riconosciuta anche quando la merce debba essere rimessa al vettore od allo spedizioniere in territorio straniero, qualora sussista un patto contrario, come consentito dall'art. 1510 secondo comma cod. civ., che sposti tale Obbligo di consegna e quindi la liberazione del venditore all'arrivo della merce in Italia. (V 946/81, mass n 411467; (V 5338/80, mass n 409210; (V 3798/80, mass n 407642).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Preleggi art. 25, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)