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Sez. 1, Sentenza n. 6520 del 26/05/1997 Ud. (dep. 07/07/1997) Rv. 208056 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Atti compiuti fino al momento della richiesta - Accettazione implicita della loro ritualità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208056-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE

La richiesta di "patteggiamento" comporta l'accettazione della ritualità degli atti processuali fino a quel momento compiuti. Ne deriva che la nullità derivante dalla mancata traduzione dell'imputato detenuto all'udienza preliminare non può più essere da lui dedotta qualora lo stesso imputato, dopo il rinvio a giudizio, abbia chiesto e ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)