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Sez. 1, Sentenza n. 6616 del 29/03/2005 (Rv. 580474 - 01)

INDUSTRIA - INDUSTRIA ALIMENTARE - IN GENERE | Obbligo di etichettatura - Disciplina ex D.Lgs. n. 109 del 1992 - Inerenza alla materia del commercio - Conseguenze - Competenza, anche sanzionatoria dello Stato e non delle Regioni o dei Comuni.
Stato
decisa il 2005-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580474-01

INDUSTRIA - INDUSTRIA ALIMENTARE - IN GENERE

Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, concernente il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicitĂ  dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, reca una disciplina riferibile alla materia del commercio e della connessa protezione del consumatore (v. sent. n. 401 del 1992 della Corte costituzionale); ne consegue che la competenza, anche sanzionatoria, in materia spetta allo Stato e non anche alle Regioni o ai Comuni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)