Sez. 1, Sentenza n. 6616 del 29/03/2005 (Rv. 580474 - 01)
INDUSTRIA - INDUSTRIA ALIMENTARE - IN GENERE | Obbligo di etichettatura - Disciplina ex D.Lgs. n. 109 del 1992 - Inerenza alla materia del commercio - Conseguenze - Competenza, anche sanzionatoria dello Stato e non delle Regioni o dei Comuni.
INDUSTRIA - INDUSTRIA ALIMENTARE - IN GENERE
Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, concernente il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicitĂ dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, reca una disciplina riferibile alla materia del commercio e della connessa protezione del consumatore (v. sent. n. 401 del 1992 della Corte costituzionale); ne consegue che la competenza, anche sanzionatoria, in materia spetta allo Stato e non anche alle Regioni o ai Comuni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)