Sez. 5 - , Sentenza n. 11873 del 12/05/2017 (Rv. 649760 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Qualificazione ex art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Natura e presupposti - Causa economica dell'operazione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
In tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, nell'imporre di qualificare l'atto (o più atti collegati) avendo riguardo all'intrinseca portata oggettiva ed alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, non assolve alla funzione di recupero delle imposte "eluse", sicché è irrilevante la ricerca della causa economica dell'operazione, non essendo richiesta, a fini impositivi, alcuna valutazione circa l'esistenza o meno di valide ragioni giustificatrici dell'operazione medesima.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)