Sez. 5, Sentenza n. 1132 del 19/01/2009 (Rv. 606491 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - DIMOSTRAZIONE DEI DEBITI | Riconoscimento del debito - Natura - Conseguenze - Deducibilità - Produzione del titolo da cui il debito deriva - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - DIMOSTRAZIONE DEI DEBITI
In tema di imposta sulle successioni, il riconoscimento del debito non è atto da cui il debito deriva, alla cui produzione l'art.23 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n.346 subordina la deduzione dei debiti dall'attivo ereditario, ma, stante il tenore dell'art.1988 cod.civ., è una dichiarazione unilaterale avente l'unico effetto, nei rapporti tra le parti, di dispensare colui a favore del quale la ricognizione è fatta dalla prova del rapporto fondamentale; ne consegue l'onere del contribuente di produrre il titolo da cui il debito deriva, nonostante il riconoscimento di debito contenuto nel testamento o in atti in possesso dei pretesi creditori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)