Sez. 5, Sentenza n. 27220 del 20/12/2006 (Rv. 594557 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Dichiarazioni a credito per l'anno 1990 con richiesta di detrazione dell'eccedenza nell'anno successivo - Condono "tombale" ex art. 49 della legge n. 413 del 1991 - Modalità - Rinuncia al credito residuo - Necessità - Forma - Mancato inserimento nella dichiarazione per l'anno 1992 - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti in materia di IVA, prevista dall'art. 49 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il contribuente che intenda avvalersi del condono in riferimento alle dichiarazioni a credito relative all'anno 1990 con richiesta di computazione dell'intera eccedenza d'imposta in detrazione nell'anno successivo può utilizzare tale credito d'imposta per compensare l'ammontare complessivo dell'imposta integrativa dovuta, ma deve rinunciare al credito residuo risultante dalla differenza tra il credito relativo all'anno 1990 e l'integrazione dovuta per tutti i periodi d'imposta condonati dal 1986 al 1990. Tale rinunzia non può peraltro essere desunta dall'omesso inserimento del credito nel relativo quadro della dichiarazione IVA presentata per l'anno 1992, non soddisfacendo tale modalità i requisiti di certezza prescritti dalla norma in esame, la quale esige che al momento della presentazione della dichiarazione integrativa intervenga la rinuncia, ovvero (qualora il credito sia stato già utilizzato con riporto nella dichiarazione dell'anno 1991) il versamento della somma corrispondente, ove superiore alle predette imposte.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)