Sez. 1, Sentenza n. 3853 del 18/06/1980 (Rv. 407703 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PROVVEDIMENTO SULL'ISTANZA - NON IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NELLA PARTE DELLA MOTIVAZIONE TRAENTE ORIGINE DAL FATTO DELLA NON DISPOSTA SOSPENSIONE - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PROVVEDIMENTO SULL'ISTANZA - NON IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NELLA PARTE DELLA MOTIVAZIONE TRAENTE ORIGINE DAL FATTO DELLA NON DISPOSTA SOSPENSIONE - AMMISSIBILITA.*
La non impugnabilita per Cassazione del provvedimento che decide - in senso positivo o negativo - sull'istanza di sospensione necessaria del processo non preclude l'impugnazione della sentenza, per quella parte della motivazione che trae origine dal fatto della non disposta sospensione per decidere nel merito, giudicando che la definizione della causa non dipende in alcun modo dalla risoluzione della controversia addotta come motivo di sospensione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)