Sez. 1, Sentenza n. 543 del 23/01/1984 (Rv. 432775 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - NATURA - ORDINATORIA - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - NATURA - ORDINATORIA - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento con il quale viene disposta la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. non ha i requisiti di una sentenza, né sotto il profilo formale, in quanto si concreta in una ordinanza sottoscritta dal solo Presidente, né sotto quello sostanziale in quanto, essendo diretto a regolare soltanto la attività processuale al fine di evitare eventuali contrasti di giudicato, non ha carattere decisorio, ma meramente ordinatorio; esso non è, pertanto, suscettibile di formare autonomamente oggetto d'impugnazione, nemmeno con il rimedio del ricorso per Cassazione ex art. 111 cost., potendo le doglianze inerenti alla sospensione o meno del processo farsi valere soltanto contro la sentenza che abbia definito il procedimento, nel presupposto dell'affermazione o negazione delle condizioni di legge per l'applicazione della citata norma dell'art. 295 cod. proc. civ.. (Conf 5382/82, mass n 423155; (Conf 2640/82, mass n 420504; (Conf 3853/80, mass n 407703; (Conf 221/80, mass n 403605; (Conf 5681/79, mass n 402278).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)