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Sez. 3, Sentenza n. 7764 del 14/04/2005 (Rv. 584302 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Estinzione del processo esecutivo per rinuncia o inattività - Spese anticipate dalle parti - Irripetibilità.
Stato
decisa il 2005-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584302-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE

In base al disposto degli articoli 632 e 310 cod. proc. civ., nel caso di estinzione della procedura esecutiva le spese dell'esecuzione restano a carico delle parti che le hanno anticipate, in quanto l'estinzione del processo deriva dalla loro rinuncia o dall'inattività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 632

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)