Sez. 3, Sentenza n. 7764 del 14/04/2005 (Rv. 584302 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Estinzione del processo esecutivo per rinuncia o inattività - Spese anticipate dalle parti - Irripetibilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE
In base al disposto degli articoli 632 e 310 cod. proc. civ., nel caso di estinzione della procedura esecutiva le spese dell'esecuzione restano a carico delle parti che le hanno anticipate, in quanto l'estinzione del processo deriva dalla loro rinuncia o dall'inattività.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 632
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)