Sez. L, Sentenza n. 10306 del 04/08/2000 (Rv. 539225 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Conclusione del procedimento per rinuncia o inattività - Applicabilità dell'art. 95 cod.proc.civ. - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE
L'articolo 95 cod.proc.civ., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione presuppone che il processo esecutivo si sia concluso e non che si sia arrestato per rinuncia o inattività del creditore procedente, ipotesi per le quali le spese sostenute sono poste, rispettivamente, a carico del rinunciante, in mancanza di diverso accordo tra le parti, e a carico di chi le ha anticipate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 632
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)