Sez. 6, Sentenza n. 3079 del 06/12/2017 Cc. (dep. 23/01/2018) Rv. 272143 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione verso gli Stati Uniti di America - Art. 7 del Trattato Italia-U.S.A. - Motivo ostativo della litispendenza totale - Nozione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione verso gli Stati Uniti d'America, ai fini della configurabilità del motivo facoltativo di rifiuto in caso di litispendenza totale, previsto dall'art. 7 del Trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, occorre avere riguardo al criterio della identità sostanziale dei fatti oggetto dei relativi procedimenti, indipendentemente dall'eventuale diversa qualificazione giuridica attribuita all'episodio dalle autorità dello Stato richiedente e di quello richiesto.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/10/2013 art. 7, Legge 26/05/1984 num. 225 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)