Sez. 6, Sentenza n. 26414 del 15/06/2012 Cc. (dep. 06/07/2012) Rv. 253046 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Convenzione europea di estradizione - Divieto di consegna - "Ne bis in idem" - Nozione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, ai fini della configurabilità del motivo ostativo basato sull'ipotesi di "ne bis in idem" disciplinata dall'art. 9 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, occorre avere riguardo al criterio della identità sostanziale dei fatti oggetto dei relativi procedimenti, indipendentemente dall'eventuale diversa qualificazione giuridica attribuita all'episodio dalle autorità dello Stato richiedente e di quello richiesto. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica di Albania in merito al trasporto di una minore albanese nel territorio italiano, al fine di destinarla all'attività di meretricio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 9, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 3 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)