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Sez. 3, Sentenza n. 6362 del 07/12/1979 (Rv. 403089 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - NECESSARIA - PRESUPPOSTO - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1979-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403089-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - NECESSARIA - PRESUPPOSTO - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - REQUISITI.*

L'inizio dell'Azione penale, che l'art 3, secondo comma cod proc pen pone come presupposto per la sospensione necessaria del processo civile su cui influisce la cognizione del reato, si verifica soltanto con la richiesta da parte del PM dell'apertura della istruzione formale o del decreto di citazione a giudizio, ovvero con l'instaurazione del giudizio direttissimo, ovvero, nel caso di reato di Competenza del pretore, con l'emissione del decreto di citazione a giudizio. (Conf 4371/76, mass n 383081; (Conf 641/75, mass n 373966; (Conf 2784/72, mass n 360476).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)