Sez. 3, Sentenza n. 641 del 18/02/1975 (Rv. 373966 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - PRESUPPOSTO - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - CONDIZIONI - SEQUESTRO PENALE DI DOCUMENTI - INSUFFICIENZA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - PRESUPPOSTO - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - CONDIZIONI - SEQUESTRO PENALE DI DOCUMENTI - INSUFFICIENZA.*
Presupposto della sospensione del giudizio civile, ai sensi dell'art 3 cod proc pen, e che in ordine al fatto configurabile come reato - la cui cognizione influisca sulla decisione della controversia civile - sia stata iniziata l'Azione penale; il che puo ritenersi avverato solo quando il giudice ne sia stato investito dal pubblico ministero mediante la richiesta di istruzione formale o del decreto di citazione a giudizio, ovvero quando sia stato instaurato il rito del giudizio direttissimo o, trattandosi di reato appartenente alla Competenza del pretore, questi abbia emesso il decreto di citazione a giudizio. Non puo, pertanto, considerarsi iniziata l'Azione penale nell'ipotesi in cui il pubblico ministero siasi limitato a disporre il sequestro di documenti impugnati per falsita. (V 2784/72, mass n 360476).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Pen. art. 337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)