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Sez. U, Sentenza n. 1558 del 22/04/1975 (Rv. 375154 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI OSPEDALIERI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - STATUTO DEI LAVORATORI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375154-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI OSPEDALIERI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - STATUTO DEI LAVORATORI - IRRILEVANZA.*

Gli enti ospedalieri costituiscono enti pubblici non economici e, pertanto, le controversie relative ai rapporti di impiego costituiti fra tali enti ed i loro dipendenti sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tale principio vale anche per il caso in cui il giudice ordinario sia stato adito a norma dell'art 28 della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), che attribuisce particolari poteri al pretore in tema di repressione di attivita antisindacali, in quanto l'attivita e la liberta sindacale dei dipendenti degli enti ospedalieri sono organicamente e compiutamente disciplinate dagli artt 49 e segg del DPR 27 marzo 1969 n 130 i quali, pertanto, integrando la 'diversa regolamentazioné di tali materie, prevista dall'art 37 del detto statuto, escludono l'applicabilita ai rapporti di impiego degli enti ospedalieri del citato art 28. (V 3700/74; 1160/71, mass n 351279).*

Riferimenti normativi: DPR 27/03/1969 num. 130 art. 49, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1971 num. 300 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)