Sez. 3, Sentenza n. 2471 del 03/03/1995 (Rv. 490908 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO | Trasporto amichevole o di cortesia - Danni subiti dal trasportato - Responsabilità solidale del proprietario del veicolo - Presupposto - Suo comportamento colposo - Necessità - Prova relativa - Onere gravante sul danneggiato.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO
In caso di trasporto amichevole o di cortesia - rispetto al quale non valgono le presunzioni di cui all'art. 2054 cod. civ., essendo invece applicabile l'art. 2043 cod. civ. - il proprietario del veicolo, per tale sola qualità, non è solidalmente responsabile dei danni subiti dal trasportato, nemmeno se la colpa del conducente, anziché in via presuntiva, risulti accertata in concreto, essendo necessario, ai fini dell'affermazione della suddetta responsabilità del proprietario, che il trasportato, su cui incombe il relativo onere probatorio, dimostri che il proprietario abbia con un suo comportamento colposo causato o concorso a causare l'evento dannoso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)