Sez. 3, Sentenza n. 12125 del 21/12/1990 (Rv. 470258 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ DI ENTRAMBI I CONDUCENTI - PERSONE TRASPORTATE PER CORTESIA - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ A CARICO DEL RISPETTIVO VETTORE - INAPPLICABILITÀ - PRESUNZIONE A CARICO DELL'ALTRO CONDUCENTE - OPERATIVITÀ - CONDANNA DI QUEST'ULTIMO AL RISARCIMENTO - AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DELL'ALTRO CONDUCENTE - AMMISSIBILITÀ.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ DI ENTRAMBI I CONDUCENTI - PERSONE TRASPORTATE PER CORTESIA - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ A CARICO DEL RISPETTIVO VETTORE - INAPPLICABILITÀ - PRESUNZIONE A CARICO DELL'ALTRO CONDUCENTE - OPERATIVITÀ - CONDANNA DI QUEST'ULTIMO AL RISARCIMENTO - AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DELL'ALTRO CONDUCENTE - AMMISSIBILITÀ.*
Nel trasporto di cortesia il danneggiato non può far valere per ottenere il risarcimento la causalità e solidarietà presunta a norma dell'art. 2054 cod. civ. nei confronti del proprio vettore e del proprietario del veicolo sul quale egli è trasportato, ma solo nei confronti del proprietario e del conducente dell'altro autoveicolo. Quest'ultimo, peraltro, può essere tenuto allo integrale risarcimento del danno a favore del trasportato in base alla presunzione stabilita dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., che è operante nei rapporti interni fra i due coautori del fatto, in quanto l'esistenza del danno reciproco che ne presuppone l'applicabilità può anche consistere soltanto nel pregiudizio sofferto dal terzo trasportato, salva, una volta assolto il proprio debito risarcitorio, l'Azione di regresso verso il primo conducente, anche in assenza di una loro condanna in solido, nella misura determinata dalla gravità delle rispettive colpe e dall'entità delle conseguenze dannose derivatene. (V 4389/79, mass n 400925; (Conf 5422/83, mass n 430347).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)