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Sez. 3, Sentenza n. 1252 del 06/05/1974 (Rv. 369312 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - SOMME RIPETIBILI DALL'ASSICURATORE - NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DEL FATTO DANNOSO - CONCORSO DI COLPA DELL'ASSICURATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369312-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - SOMME RIPETIBILI DALL'ASSICURATORE - NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DEL FATTO DANNOSO - CONCORSO DI COLPA DELL'ASSICURATO - IRRILEVANZA.*

Qualora alla produzione dell'evento dannoso abbia concorso il fatto colposo dell'assicurato-danneggiato, il diritto dell'assicuratore, che abbia corrisposto l'integrale indennita, alla ripetizione di quanto erogato, non e soggetto a liquidazione proporzionale al grado di colpa del terzo responsabile del danno, perche la surrogazione dello assicuratore determina ope legis la sua sostituzione integrale nei diritti dell'assicurato; Ond'e che, nei limiti della somma dovuta all' assicurato dal terzo, autore del danno, l'assicuratore ha diritto di ripetere da quest'ultimo il pagamento, sino a concorrenza dell'indennita corrisposta all'assicurato. Pertanto, l'intera indennita e ripetibile verso il terzo responsabile, nei limiti di quanto e dovuto da costui all'assicurato a titolo di danni, senza alcuna riduzione in riferimento alla percentuale di colpa nella produzione dell'evento a quest'ultimo attribuita. (V 1296'72, mass n 357821).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)