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Sez. 1, Sentenza n. 12535 del 14/12/1998 (Rv. 521607 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - SANZIONI ACCESSORIE - IN GENERE | Metalli preziosi sprovvisti di marchio e titoli legali - Morte dell'originario detentore commerciante - Successiva detenzione da parte degli eredi non commercianti - Divieto ex art. 25 della legge n. 46 del 1968 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - In tema di confisca obbligatoria ex art. 20, comma quarto della legge n. 689 del 1981 - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521607-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - SANZIONI ACCESSORIE - IN GENERE

A norma dell'art. 25 della legge n. 46 del 1968, la detenzione di metalli preziosi sprovvisti di marchio e titoli legali non è vietata in modo assoluto, ma solo quando avvenga da parte di commercianti che li tengano in tale stato " pronti per la vendita", cosicché, essendone consentito il possesso al di fuori di detta ipotesi, non trattasi di cose in relazione alle quali ricorra, ai sensi dell'art. 20, comma quarto, legge n. 689/81, l'ipotesi della confisca obbligatoria anche nei casi in cui non possa essere irrogata la sanzione amministrativa principale per morte dell'autore della violazione.

Riferimenti normativi: Legge 30/01/1968 num. 46 art. 25, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)