Sez. 1, Sentenza n. 8512 del 02/04/2008 (Rv. 602681 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI | Pretesa dell'appaltatore alla predisposizione di perizia di variante per l'esecuzione di lavori diversi da quelli previsti in contratto - Configurabilità come diritto - Esclusione - Potere dell'Amministrazione di variare il contenuto delle opere in corso di esecuzione - Sussistenza - Diritto dell'appaltatore alla risoluzione del contratto in caso di aumento o diminuzione del valore delle opere oltre il limite del quinto del prezzo dell'appalto - Sussistenza.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI
In tema di opere pubbliche, gli artt. 343 e 344 della legge n. 2248 del 1865 (All. F), nel disciplinare l'ipotesi in cui sia necessario introdurre, in un progetto in corso di esecuzione, variazioni od aggiunte non previste dal contratto e che diano luogo ad alterazione del prezzo, prevedono, da un lato, che l'ingegnere direttore presenti una perizia suppletiva all'amministrazione, cui spetta decidere se accordarla o meno avendo il diritto di variare il contenuto delle opere e, dall'altro, che l'appaltatore ha l'obbligo di assoggettarsi all'aumento o diminuzione delle opere in corso di esecuzione fino a concorrenza del quinto del prezzo, mentre al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento del prezzo dei lavori eseguiti a termini di contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 343, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)