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Sez. 1, Sentenza n. 6470 del 02/07/1998 (Rv. 516899 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI | Variazioni non disposte con ordine scritto del direttore dei lavori - Successiva perizia di variante - Approvazione da parte dell'Ente appaltante - Effetti - Sanatoria della pregressa irregolarità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516899-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI

Le variazioni apportate in corso di esecuzione di un'opera appaltata da un ente pubblico in mancanza di un ordine scritto del direttore dei lavori (art. 342 della legge n. 2248 del 1865), se riassunte in una cd. "perizia di variante" successivamente approvata dal competente organo dell'ente appaltante, possono essere "sanate" quanto al profilo dell'irregolarità derivante dalla mancanza dell'ordine scritto, ma tale sanatoria non è idonea a spiegare ultrattivamente i suoi effetti, per il passato, sino al punto da escludere che l'irregolarità medesima sia stata la causa di vicende ulteriori riguardanti l'appalto, come il ritardo nella corresponsione dei corrispettivi dovuti all'appaltatore. (Nella specie, le variazioni progettuali - non autorizzate - nell'esecuzione di un impianto sportivo commissionato da un comune - previo finanziamento del Credito Sportivo - erano state oggetto di perizia di variante successivamente approvata dall'ente territoriale che aveva, peraltro, ritardato i pagamenti per effetto del blocco dei finanziamenti accordati al comune stesso dall'ente erogatore. La S.C., nell'affermare il suesposto principio di diritto, ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso qualsiasi nesso causale tra il blocco del finanziamento - ed il conseguente ritardo nei pagamenti contestato all'ente pubblico - e le variazioni apportate in corso d'opera ma non autorizzate "ex lege").

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 342, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)