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Sez. L, Sentenza n. 6681 del 10/11/1983 (Rv. 431404 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - REGOLA GENERALE - INSUSSISTENZA - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA O INDIVIDUALE - RILEVANZA - ADOZIONE DI UN CONCETTO DI RETRIBUZIONE ESCLUDENTE ELEMENTI INTEGRATIVI AVENTI CARATTERE CONTINUATIVO, OBBLIGATORIO E DETERMINATO O DETERMINABILE - AMMISSIBILITÀ - INTERPRETAZIONE DI DETTA CONTRATTAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431404-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - REGOLA GENERALE - INSUSSISTENZA - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA O INDIVIDUALE - RILEVANZA - ADOZIONE DI UN CONCETTO DI RETRIBUZIONE ESCLUDENTE ELEMENTI INTEGRATIVI AVENTI CARATTERE CONTINUATIVO, OBBLIGATORIO E DETERMINATO O DETERMINABILE - AMMISSIBILITÀ - INTERPRETAZIONE DI DETTA CONTRATTAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

In Mancanza di una regola imperativa e generalizzata di onnicomprensività della retribuzione, tale concetto, salvi i limiti fissati a tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, deve essere ricavato dalla legge o dalla regolamentazione pattizia dei singoli istituti, con la conseguenza che la contrattazione collettiva e quella individuale ben possono adottare, ai fini del calcolo di spettanze di origine esclusivamente contrattuale, un concetto di retribuzione da cui sono esclusi elementi accessori integrativi della retribuzione base, come il compenso per lavoro straordinario, ancorché esso presenti i caratteri della continuità, obbligatorietà e determinatezza, o determinabilità. L'interpretazione dei patti collettivi di diritto comune e delle contrattazioni individuali, eventualmente derogative dei primi, è riservata istituzionalmente al giudice del merito, con il solo controllo, in Sede di legittimità, dell'osservanza delle norme di ermeneutica contrattuale e della correttezza della motivazione. (V 287/83, mass n 425095; (V 3893/81, mass n 414544; (V 1175/79, mass n 397387).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)