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Sez. L, Sentenza n. 20528 del 28/07/2008 (Rv. 604297 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Del personale di ruolo delle Camere di Commercio - Indennità di anzianità - Natura - Retributiva - Configurabilità - Sussistenza - Interpretazione letterale e logico - Sistematica - Differenziazione dal trattamento di quiescenza - Conseguenze - Frazionabilità del rapporto tra diversi enti - Unificazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604297-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ

In materia di rapporto d'impiego dei dipendenti delle Camere di Commercio, l'indennità di anzianità da erogare al momento della cessazione dal servizio prevista dall'art. 77 del regolamento approvato con d.m. del 12 luglio 1982 - in linea con una interpretazione non solo letterale ma anche logico-sistematica, alla stregua dalla legge generale di riordino n. 580 del 1993 e dalla legge n. 335 del 1995, che ha previsto, con riguardo al personale assunto anteriormente al 1996, separate e parallele ristrutturazioni del settore retributivo e pensionistico, distinguendo tra trattamento di fine rapporto e trattamento di quiescenza, con indicazioni poi ribadite anche in sede di contrattazione di comparto - ha natura retributiva e, posta a carico dei bilanci camerali, è commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri assegni pensionabili per gli anni di servizio prestati alle dipendenze, differenziandosi esplicitamente rispetto al trattamento di quiescenza; né rileva che nella base di calcolo restino compresi anche compensi pensionabili, rispondendo tale indicazione alla tradizionale configurazione di detta indennità che, pur di natura retributiva, risponde anche ad una funzione latamente previdenziale. Conseguentemente, ove il rapporto di impiego sia stato frazionato tra diversi enti, l'unificazione dei periodi di servizio resta possibile solo se gli stessi siano in rapporto di continuità, realizzando la prosecuzione dell'originario rapporto, ed abbiano ad oggetto prestazioni per profili analoghi.

Riferimenti normativi: DM Industria Commercio e Artigianato 12/07/1982 art. 30, DM Industria Commercio e Artigianato 12/07/1982 art. 77, Legge 23/02/1968 num. 125, Legge 29/12/1993 num. 580, Legge 08/08/1995 num. 335 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)