Sez. L, Sentenza n. 10437 del 08/05/2006 (Rv. 589016 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Del personale di ruolo delle Camere di Commercio - Voci computabili - Disciplina applicabile - Interpretazione del rinvio contenuto nell'art. 77 del d.m. 12 luglio 1982 - Rinvio recettizio - Sopravvenienza della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Conseguenze - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ
Il rapporto di impiego del personale dipendente delle Camere di commercio risulta disciplinato sulla base di regolamenti, fonti di diritto oggettivo ai sensi dell'art. 1 disp. prel. cod. civ., e, con riferimento ai criteri di computo dell'indennità di anzianità applicabile al suddetto personale all'atto della cessazione dal servizio, deve ritenersi che l'art. 77 del relativo regolamento approvato con d.m. del 12 luglio 1982, riguardante tale materia, nello stabilire che gli assegni pensionabili rilevanti ai fini del calcolo debbano essere individuati sulla base della normativa previdenziale in vigore al momento della stessa cessazione dal servizio, contiene un rinvio di natura recettizia e non meramente formale. Pertanto, poiché ai sensi dell'art. 2, comma nono, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (nell'ambito delle quali rientrano anche le Camere di commercio, qualificate come enti autonomi di diritto pubblico per effetto della legge di riordino n. 29 del 1993) iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria si applica, in funzione della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, va rilevato che risultano pensionabili anche tutte le voci retributive accessorie - compreso il lavoro straordinario - e, come tali, da includersi nel calcolo della indennità di anzianità. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del riportato principio, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'opposizione proposta dalla Camera di commercio avverso il decreto ingiuntivo emesso sul ricorso di un dipendente collocato in quiescenza per il riconoscimento delle ulteriori spettanze dovutegli a titolo di indennità di fine rapporto, sulla base del ricalcolo delle voci complessivamente computabili alla stregua dell'applicabilità, all'atto della cessazione dal servizio, della disciplina contenuta nell'art. 2 della legge n. 335 del 1995).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 23/10/1992 num. 421 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST., DM Industria Commercio e Artigianato 12/07/1982 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)